Le modifiche alla nuova legge sui pacchetti turistici

Nuova Direttiva Pacchetti Turistici

Ecco cosa è cambiato

 

Ti avevo già annunciato che il 1° luglio sarebbe entrata in vigore una nuova legge sui pacchetti turistici e così è stato, ma con alcune variazioni rispetto a quello che avevamo visto in precedenza.

Come ribadisco sempre quando si acquista un viaggio o un singolo servizio è bene leggere tutte le condizioni contrattuali prima di concludere l’acquisto. Solo in questo modo è possibile essere consapevoli di cosa si acquista, quali sono i propri diritti e doveri, nonché quelli di chi ci vende il viaggio.

La legge nazionale che ha recepito la nuova direttiva europea sui pacchetti turistici, prima della sua entrata in vigore (1 luglio 2018), è stata rivista in alcuni punti. Vediamoli assieme.

1) Informativa precontrattuale

Da ora in poi ogni volta che acquisti un pacchetto o un servizio turistico collegato dovrai ricevere una informativa precontrattuale. Il venditore dovrà consegnarti questo documento in fase di vendita, ovviamente prima di firmare il contratto di acquisto. L’informativa dovrà essere differente a seconda che tu compri un pacchetto o un servizio turistico collegato, come da modello standard allegato alla legge.

2) Modifiche al prezzo

Abbiamo già visto come il prezzo possa essere modificato al rialzo fino a massimo l’8% del totale pattuito. La precedente normativa prevedeva un limite del 10%. Cosa succede se l’aumento di prezzo supera l’8%? Si ha il diritto di recedere senza penali.

La modifica rispetto al testo di legge originariamente elaborato prevede la “reciprocità”: oltre all’aumento del prezzo dovuto a costi di carburante, valuta o altro, ci potrà essere al contrario una riduzione dell’importo.

3) Diritto di recesso

Oltre all’aumento di prezzo superiore all’8%, la normativa prevede altri casi in cui l’acquirente può recedere senza penali. Inizialmente la legge citava “circostanze inevitabili e straordinarie” che danno luogo alla possibilità di recedere, tutto questo senza specificare quali fossero questi casi.

Ecco che il nuovo testo individua in queste circostanze eventi che colpiscano il luogo di destinazione o le immediate vicinanze, i quali incidano realmente sul viaggio. Gli eventi sono da ricondurre inoltre a cause fortuite o di forza maggiore, come ad esempio un grave infortunio anche di un parente prossimo, malattie debilitanti o la revoca delle ferie da parte dell’azienda.

La causa di forza maggiore può essere “retrodatabile”. Ciò significa che il consumatore ha diritto di recedere dal contratto di viaggio in caso di eventi particolari (es. attentati, terremoti, ecc.) quando questi siano avvenuti in un periodo di tempo non immediatamente prima della partenza prevista e che rendano la destinazione meno sicura, sul piano della salute e dell’incolumità fisica, poiché la situazione fa venir meno la finalità di svago della vacanza.

Il recesso per motivi inevitabili e straordinari fa sì che ricada su tutti i contratti collegati al viaggio stipulati con terzi dall’agenzia.

Questa modifica ha un certo peso a livello normativo perché attribuisce un criterio oggettivo all’origine del diritto di recesso. L’importante è che gli eventi non siano attribuibili a tour operator, agenzia viaggi e consumatore.

Per i contratti stipulati fuori dei locali commerciali il termine di recesso nel precedente testo della nuova legge sui pacchetti turistici era fissato a 14 giorni. Ora i giorni sono stati ridotti a 5, mentre è esclusa questa possibilità per le offerte last minute.

4) Viaggi di gruppo

Quello che ti interessa sapere sui viaggi di gruppo è che un tour può essere cancellato quando il numero minimo di partecipanti non venga raggiunto. Fin qui nulla di nuovo. La novità riguarda i termini per l’annullamento che variano in base alla durata del viaggio:

  • 48 ore prima della partenza per viaggi inferiori a 2 giorni;
  • 7 giorni prima se il viaggio dura tra i 2 e i 6 giorni;
  • 20 giorni prima se il viaggio è di oltre 6 giorni.

Il termine previsto fino al 30 giugno per tutti i viaggi di gruppo era di 20 giorni.

5) Vincolo di assistenza

Inizialmente il testo della nuova legge prevedeva che gli organizzatori fossero tenuti a prestare assistenza fino a 3 notti ai propri clienti in caso di eventi catastrofali. Una previsione spropositata che faceva ricadere tutto l’onere di assistere i clienti su chi aveva organizzato il viaggio. La novità è che l’organizzatore potrà poi rivalersi sul vettore incaricato a fornire il servizio di trasporto all’interno del pacchetto acquistato dal consumatore coinvolto.

Inoltre per gli organizzatori che falliscono o siano insolventi sarà l’assicurazione a coprire, su richiesta del viaggiatore, il rimborso del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto, il rientro immediato se il pacchetto include il trasporto ed eventuali spese di vitto e alloggio che il consumatore dovrà sostenere prima del rientro.

6) Organizzatori non europei

Con la possibilità di acquistare pacchetti e servizi turistici online la tutela nei confronti del consumatore secondo la direttiva deve essere sempre salvaguardata, soprattutto nei casi in cui l’organizzatore non abbia la sua sede nell’Unione Europea. Questi soggetti sono obbligati ad uniformarsi alla direttiva europea e nel caso in cui non lo facciano, sarà il venditore del pacchetto a risponderne poiché per la legge diventerà automaticamente organizzatore.

 

Questi sono i principali punti che sono stati modificati dal nuovo testo di legge e sono tra i punti che più direttamente riguardano te come consumatore, cosicché tu possa muoverti in modo consapevole la prossima volta che acquisterai un pacchetto o un servizio turistico collegato.

Non dimentichiamoci che il Codice del Turismo non è stato abolito, ma la nuova legge ha semplicemente sostituito gli articoli che vanno dal numero 31 al 50.

Spero che con l’introduzione di nuove regole i consumatori che acquistano i propri viaggi online siano tutelati di più rispetto al passato, evitando così le comuni “fregature” a cui si può andare incontro.

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